Le rampe per disabili sono strumenti molto apprezzati per eliminare le barriere architettoniche e consentire alle persone con difficoltà di movimento ad accedere ad aree che altrimenti sarebbero loro precluse.
Secondo la legge n° 13 del 1989 e il Decreto 236/89, le rampe sono uno degli strumenti previsti per superare barriere come scale, gradini, porte ecc. Le rampe rientrano nella fattispecie di interventi di edilizia leggera, che pertanto non richiedono comunicazione dei lavori prima della loro esecuzione. Per la realizzazione di rampe per disabili quindi non è necessario richiedere l’autorizzazione al Comune.
Quando sono necessarie le rampe per disabili?
La Legge stabilisce che le rampe sono necessarie quando ci si trova in presenza di un ostacolo (anche un solo gradino) superiore ai 2,5 cm. Fino a tale altezza un gradino è considerato sormontabile tramite una spinta della carrozzina.
I criteri da rispettare per rendere accettabili le rampe per disabili sono:
- la larghezza minima deve essere di 0,90 m nei tratti lineari e di 1,50 m nei pianerottoli dove si possono incontrare altre persone che si muovono in senso contrario
- se sono presenti ringhiere o parapetti, devono avere un’altezza minima di 1 metro e fessure longitudinali non più alte di 10 cm;
- la presenza di 1 pianerottolo orizzontale ogni 10 m di percorso (abbastanza ampio da permettere il passaggio di più persone)
- la presenza di 1 cordolo alto almeno 10 cm, nel caso siano presenti a protezione della rampa una ringhiera o un parapetto;
- installare un corrimano a un’altezza massima di 90/100 cm;
- la pavimentazione deve possedere caratteristiche antisdrucciolo
Inoltre è previsto che negli spazi esterni e fino al luogo di accesso a un edificio sia presente un percorso (quando possibile in piano), per venire incontro alle esigenze delle persone con limitate o nulle capacità motorie.
Quale deve essere la pendenza delle rampe?
Le rampe devono avere una certa percentuale di dislivello.
Per le rampe installate in ambienti esterni, la pendenza consigliata è del 5%.
La pendenza massima della rampa consigliata va dal 4 al 6% e non deve superare l’8%, perché in quel caso è necessaria la presenza di un accompagnatore.
La formula per calcolare la giusta pendenza della rampa è:
(altezza del dislivello / lunghezza dello spazio da coprire con la rampa) * 100 = % di pendenza della rampa.
Per legge, una rampa per disabili non può avere una percentuale della pendenza superiore all’8%. In casi particolari o di adeguamento della rampa alle strutture esistenti, questa pendenza può anche essere superiore.
Quale è la pendenza delle rampe consigliata?
La lunghezza di una rampa è legata al dislivello che questa deve superare, in modo da evitare slittamenti in discesa e sforzi eccessivi in salita. Ad esempio, per un dislivello del’5% vuol dire che per superare un dislivello di 5 cm occorre la realizzazione di una rampa lunga un metro. Più è lunga la rampa e minore è la pendenza, perciò più agevola il percorso.
Le rampe sono distinguibili in base alla pendenza applicata, ovvero:
- facilmente accessibili: pendenza tra lo 0 e il 4%
- moderatamente accessibili: pendenza tra il 4 e l’8%
- accessibili solo con accompagnatore: pendenza superiore all’8%
Teniamo a mente dunque che:
- Se la rampa è particolarmente corta, la pendenza ammessa è del 15%
Per le rampe presenti in ambienti esterni, la pendenza consigliata è del 5%.
Le rampe non sono installabili per distanze superiori ai 3,20 metri.
In alternativa alla rampa in calcestruzzo è possibile ricorrere alle passerelle in acciaio zincato. Queste sono facilmente collocabili ed essendo amovibili non richiedono di ricevere permessi (come avviene con le rampe) né sono soggette a restrizioni comunali. Occorre comunque controllare la conformità urbanistica dell’opera e adeguarsi alle prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel caso delle rampe in calcestruzzo occorre quindi rispettare questi requisiti:
- transito permesso esclusivamente a mezzi con ruote o cingoli in gomma con impronta minima di 0,2 x 0,2 m;
- divieto di transito per mezzi cingolati in metallo o presentanti parti metalliche che poggino sul tracciato;
- la distribuzione del peso tra assi anteriori e posteriori della carrozzina può variare in proporzione 50% – 50% e 40% – 60%;
- ottenere dichiarazione di conformità prodotta dal costruttore.